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Causa di servizio, tutto quello che c’è da sapere
- Definzione
Quando parliamo di causa di servizio facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che ricollega una serie di benefici al riconoscimento di infermità o lesioni sorte in dipendenza della propria attività di servizio.
2. Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare di tale privilegio tutti i dipendenti pubblici che abbiano contratto, durante lo svolgimento o in conseguenza della propria attività lavorativa una lesione o una infermità.
In particolare possono beneficiarne tutti i dipendenti in seno:
- Polizia di Stato
- All’Esercito
- Marina militare
- Aeronautica militare
- Arma dei carabinieri.
- Corpo Forestale dello Stato
- Polizia Penitenziaria
- Guardia di finanza
- Vigili del fuoco
- Polizia Municipale
- Docenti
- Magistratura
- Pubblici dipendenti
3. Quali sono i requisiti?
Affinchè l’istanza sia valida e legittima è necessario che tra la lesione e/o patologia e l’attività di servizio svolta sussista:
- Un nesso di causalità diretto:è necessario, dunque, che l’evento dannoso sia diretta conseguenza dell’attività di servizio svolta.
- Un nesso di concausalità: è necessario, in questo caso, che l’attività di servizio svolta abbia inciso in maniera determinante sull’evento dannoso che è verificato.
4. Chi può effettuare la richiesta?
La richiesta può essere effettuata d’ufficio dall’amministrazione di appartenenza stessa nel caso in cui non è revocabile in dubbio che l’evento dannoso sia conseguenza diretta o indiretta dell’attività di servizio.
Dal diretto interessato.
Da altri aventi diritto quali ad esempio il coniuge, i figli o gli eredi.
5. Quali sono i benefici in caso di riconoscimento?
Ai sensi del DPR n. 834/1981 al dipendente pubblico al quale è riconosciuta la dipendenza da causa di servizio ha diritto:
- ad un aumento della retribuzione mensile o del proprio trattamento pensionistico (c.d. pensione privilegiata) pari al 2,5% nel caso in cui la sua invalidità sia ascrivibile alle prime sei categorie stabilite dalla legge o ad un incremento dell’1,25% nel caso in cui l’invalidità rientri nelle ultime due categorie stabilite dalla legge.
- Diritto ad un equo indennizzovale a dire la corresponsione di una somma di denaro una tantum da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, l’equo indennizzo non è automatico ma va espressamente richiesto solo qualora oltre se, alla dipendenza da causa di servizio ci si trovi in presenza di un’infermità o lesioneda cui è derivata un’invalidità di notevole entità, che sia impossibile da guarire e che domanda per l’ottenimento del beneficiosia stata presentata entro i termini di legge, vale a dire entro sei mesi dalla notifica del riconoscimento della causa di servizio o dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso.
La pensione privilegiata, invece, decorre dalla data in cui sia iniziato il congedo o il riposo, se la domanda viene presentata entro i successivi due anni, in caso contrario dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
- Esenzione dal ticket sanitario;
- Diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia;
- Diritto al mantenimento del posto sino alla completa guarigione clinica
- I dipendenti pubblici della scuola hanno diritto a mantenere il posto di lavoro e a percepire l’intera retribuzione per un massimo di 36 mesi;
- i dipendenti parastatali, degli enti locali, della sanità hanno diritto alla conservazione del posto fino a guarigione avvenuta purché avvenga un periodo non superiore a 36 mesi, mantenendo l’intera retribuzione.
- Le tabelle per la causa di servizio
Tabella causa di servizio A comprende le infermità con una percentuale di grado invalidante tra il 100% e il 20%:
- 1° categoria (100-80%);
- 2° categoria (80-75%);
- 3° categoria (75-70%);
- 4° categoria (70-60%);
- 5° categoria (60-50%);
- 6° categoria (50-40%);
- 7° categoria (40-30%);
- 8° categoria (30-20%).
Tabella causa di servizio B contiene infermità e lesioni che comportano una invalidità per causa di servizio del 20-10%.
7. Termini di presentazione
La domanda per il riconoscimento della causa di servizio deve essere inviata:
- entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento o dalla data in cui è emersa l’infermità;
- entro 5 anni se la malattia si è manifestata dopo il termine dell’attività lavorativa;
- in caso di morte del lavoratore dipendente, entro 6 mesi dal decesso.
- Il dipendente può presentare domanda di pensione privilegiata entro 5 anni dalla data di cessazione dal servizio. Tale termine si sposta a 10 anni in caso di morbo di Parkinson.
8. Modalità di presentazione della domanda
La modalità di presentazione della domanda non è affatto semplice.
In particolare, all’interno di tale domanda per il riconoscimento della causa di servizio vanno indicati dettagliatamente:i fatti per i quali si è verificata la lesione e/o infermità; quali sono le tipologie in infermità o di lesioni subite; le conseguenze psicofisiche subite dal dipendente a seguito dell’evento dannoso; documentazione medica articolata che testimoni la . concausalità tra evento e danno.
9. Iter procedurale
Nel caso in cui la domanda non venga presentata d’ufficio dall’amministrazione, l’iter procedurale da seguire è il seguente:
- Fase di presentazione della domanda all’amministrazione;
- Fase istruttoria con conseguente visita medica dinanzi alla Commissione Medica competente;
- Trasferimento della documentazione da parte dell’Amministrazione alla Commissione per la Valutazione della Causa di Servizio la quale è deputata ad accertare il nesso di causalità;
- Fase di conclusione del procedimento. Qualora l’Amministrazione decida di rigettare la domanda è tenuta a comunicare al soggetto istante o al suo legale rappresentante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda (c.d. preavviso di rigetto) concedendogli un termine pari a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
- Provvedimento finale
10. Una volta concesso il beneficio è possibile revocarlo?
La risposta è No.
Ed infatti, una volta riconosciuta la dipendenza da causa di servizio non è possibile alcuna revoca da parte dell’amministrazione.
11. In caso di aggravamento dell’invalidità cosa fare?
Qualora l’infermità o la lesione per i quali è stata riconosciuta la causa di servizio dovessero aggravarsi sarà possibile presentare una domanda di aggravamento all’amministrazione competente, una sola volta ed entro un massimo di cinque anni.
12. Modalità di impugnazione del provvedimento
In caso di diniego da parte della pubblica amministrazione, il soggetto destinatario di quest’ultimo potrà impugnare il provvedimento innanzi:
- Al TAR, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
- Al Presidente della Repubblica, tramite ricorso straordinario ex DPR 1199/1971, entro 120 giorni dalla data della notifica;
- Alla Corte dei Conti, senza alcun termine di decadenza.
Divieto di cumulo
Il dipendente pubblico a cui viene riconosciuta una causa di servizio per una lesione o malattia e ha diritto a percepire sia la rendita Inail sia l’equo indennizzo, deve scegliere tra una prestazione o l’altra, non essendo possibile il cumulo.Dall’equo indennizzo, infatti, viene detratto quello che il dipendente ha eventualmente percepito da altre assicurazioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico. L’importo viene, inoltre, decurtato del 50% se, per la stessa causa di servizio, il dipendente è messo a riposo con diritto alla pensione privilegiata. In questo caso, il recupero avviene mediante trattenute mensili sulla pensione pari a 1/10 dell’ammontare dell’assegno