Richiedi ora la migliore consulenza

L’accesso agli atti: nozione, disciplina e tipologie

L’introduzione delle normative in materia di accesso agli atti hanno segnato il passaggio da un sistema incentrato sul principio di segretezza ad un sistema basato sui principi di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione.

Ebbene, nel nostro ordinamento sono previste tre tipologie di accesso:

  1. Accesso c.d. classico o documentale;
  2. Accesso civico;
  3. Accesso c.d. generalizzato;

a) L’accesso classico o documentale

L’accesso classico o documentale è un istituto del diritto amministrativo regolato dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990.

Trattasi di un istituto a legittimazione ristretta, consentito solo a chi intende curare o difendere, attraverso la conoscenza dell’atto, un diritto di cui sia già titolare. L’istanza di accesso non può essere, dunque, rivolta ad un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.

Affinchè un’istanza di accesso agli atti sia legittima è necessario che sussistano alcuni requisiti. In particolare, per avere titolo all’accesso c.d. classico o documentale è necessario, ex art. 22 comma 1, lett. b) L. n. 241/1990, essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

A tal proposito, la Suprema Corte ha più volte asserito che è necessario,per la legittimità diun’istanza di accesso agli atti, che vi sia un interesse meritevole di tutela e che tale interesse sia strettamente desumibile dall’atto o dal documento per il quale si è presentata l’istanza.

b) Quali sono i documenti accessibili??

In linea di principio tutti i documenti amministrativi sono accessibili tranne per le ipotesi di esclusione espressamente previste dall’art. 24 della legge sul procedimento amministrativo.

L’art. 22 della legge 241/90 nel fornire una definizione di documento accessibile ha fatto riferimento ad ogni rappresentazione di atti che concernono attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Tuttavia, come anticipato, sono previsti alcuni limiti all’accesso agli atti. L’art. 24 della legge n. 241/90 individua alcuni limiti tassativi e sono: documenti coperti da segreto di Stato; documenti per i quali vige il divieto di divulgazione; all’attività diretta all’elaborazione di atti amministrativi o normativi generali; procedimenti tributari (con alcune deroghe); documenti amministrativi relativi a procedure selettive contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale di terzi o degli altri posti in relazione a documenti contenenti dati sensibilissimi.

Ebbene, a tali limiti la stessa norma individua alcuni controlimiti i quali fungono da bilanciamento, da contrappeso.

Per esempio, come criterio di bilanciamento, il comma 7 individua il diritto di difesa. In particolare, quando l’accesso è necessario ai fini di una tutela difensiva deve essere comunque garantito. A tal proposito, anche la giurisprudenza amministrativa ha sancito che l’accesso deve essere sempre garantito qualora la conoscenza dei documenti risulti funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale.

In base all’art. 22 comma 1 lett. d) non sono accessibili le informazioni in possesso di una Pubblica amministrazione non racchiuse in un documento amministrativo. Oggetto del diritto di accesso sono, dunque, tutti i documenti detenuti dalla P.A. i quali si riferiscono ad attività di pubblico interesse.

c) L’accesso civico

L’accesso civico è stato introdotto dal D.lgs n. 33/2013 riconoscimento a chiunque la possibilità di chiedere l’adempimento degli obblighi di pubblicazione imposti all’Amministrazione con riferimento a certe categorie di documenti per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte della P.A. Un esempio è quello riguardante le amministrazioni comunali le quali hanno l’obbligo di pubblicare determinate informazioni sul proprio sito web nella sezione “amministrazione trasparente”.

Tra le due tipologie di accesso, dunque, possiamo notare alcune differenze di rilevante importanza.

In particolare, l’accesso civico si riferisce, non a tutti i documenti, ma a quelli per i quali la legge pone un obbligo di pubblicazione in capo alla P.A.

Per l’accesso civico non è necessario essere titolare un interesse meritevole di tutela, di un interesse diretto, concreto e attuale. Non è richiesto, quindi, alcun requisito legittimante.

Per l’accesso civico, non sussistono soggetti controinteressati da individuare ed è sempre necessario un provvedimento espresso e motivato non essendo possibile, come nel caso dell’accesso documentale, il silenzio-rigetto.

d) Accesso civico generalizzato

Il D.lgs n. 97/2016 ha introdotto, invece, l’accesso civico generalizzato che consente a chiunque di richiedere all’amministrazione mediante istanza, con riferimento a qualsiasi atto, anche al solo fine, per esempio, di partecipare ad un dibattito politico su temi di interesse pubblico.

e) Iter procedurale

Formulata l’istanza, notificata all’amministrazione e ad eventuali controinteressati, la P.A. può pronunciarsi nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa (art. 25 comma 4 L. 241/90).

Ove allo spirare dei 30 giorni, l’amministrazione resti inerte si avrà il c.d. silenzio-rigetto. L’istanza, quindi, si considererà respinta.

Avverso il diniego espresso o tacito all’istanza di accesso è possibile esperire due tipologie di tutela: una giurisdizionale, innanzi al giudice amministrativo o di tipo giustiziale, entro 30 giorni dal rigetto o silenzio, innanzi al difensore civico o alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Trattasi, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, di un ricorso gerarchico proprio.

e) Il giudizio in materia di accesso

Il ricorso avverso il diniego espresso o tacito di ostensione documentale è regolato dall’art. 116 del D.lgs 104/2010. Trattasi, dunque, di un rito speciale in cui è attribuita la giurisdizione esclusiva al Giudice Amministrativo.

Il termine per la presentazione dello stesso è di 30 giorni dal diniego espresso o tacito.

Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. In primo grado, le parti possono stare in giudizio personalmente e senza l’assistenza del difensore così come l’amministrazione può essere rappresentata da un proprio dipendente.

All’esito dell’istruttoria, la decisione è presa mediante una sentenza in forma semplificata.

L’art. 116 comma 2 c.p.a. prevede la possibilità di azione la tutela in materia di accesso anche in pendenza di giudizio proposto innanzi al Giudice Amministrativo avverso l’atto lesivo. Trattasi di un giudizio incidentale che si innesta su un giudizio ordinario inerente a questioni correlate al contenuto dei documenti rispetto ai quali è stato negato l’accesso.

CONTATTAMI PER UNA CONSULENZA.