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Il pignoramento presso terzi

L’espropriazione mobiliare presso terzi riguarda crediti che il debitore vanta verso terzi o beni mobili che non sono nella sua disponibilità ma in possesso di terzi.

Pertanto, occorre la collaborazione o la partecipazione del terzo nel processo esecutivo con l’obbligo di accertarsi sia il terzo sia realmente debitore del debitore, e per quale valore, o se veramente possieda i beni del debitore.

Il codice di procedura civile all’art. 543 richiede che il pignoramento avvenga mediante un atto scritto complesso che sia notificato, a cura dell’ufficiale giudiziario, al terzo ed al debitore.

Ebbene tale atto deve contenere:

a) l’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492 cpc;

b) indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

c) indicazione, anche in forma generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporre delle stesse senza autorizzazione da parte del giudice;

d) dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

e) indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

f) citazione del debitore a comparire davanti al Giudice competente con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. al creditore entro dieci giorni a mezzo raccomandata o a mezzo p.e.c con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione la stessa dovrà essere resa comparendo in apposita udienza e che qualora questi non compaia o se in caso di comparsa non renda alcuna dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considerano non contestati.

Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del Tribunale la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro 30 giorni dalla consegna a pena di inefficacia del pignoramento.

Il cancelliere, a questo punto, forma il fascicolo dell’esecuzione. Da questo momento il terzo è assoggettato agli obblighi che la legge impone al custode, ai sensi dell’art. 546 cpc.

L’art. 545 c.p.c., in relazione all’espropriazione verso terzi, individua due categorie di crediti impignorabili che sono:

  • crediti assolutamente impignorabili.  Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
  • crediti relativamente impignorabili.  Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Se la dichiarazione del terzo è oggetto di contestazioni o qualora non sia possibile identificare esattamente il credito o i beni del debitore in possesso del terzo, le questioni sono risolte con ordinanza da parte del Giudice, su istanza di parte.

Relativamente all’intervento dei creditori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 525 e ss c.p.c. applicabili all’espropriazione presso il debitore.

La riforma del 2022

L’art. art 543 c.p.c. è stato di ricente oggetto di riforma. In particolare, è da ora previsto a carico del creditore un onere ulteriore, nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi. Egli deve, infatti, notificare l’avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore esecutato che al terzo pignorato