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1) Sportivi professionisti
La legge n. 91 del 1981 disciplina il rapporto di lavoro che intercorre tra società sportive e sportivi professionisti.
Possono essere definiti sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica[1].
La prestazione sportiva professionista svolta a titolo oneroso è ricondotta dalla legge al lavoro subordinato a cui si applicheranno le medesime regole.
L’art. 3 della suddetta legge rubricato “Prestazione sportiva dell’atleta” riserva la qualificazione del rapporto di lavoro oneroso come subordinato solamente all’atleta professionista.
Il secondo comma del succitato articolo prevede che, affinché possa sussistere un contratto di lavoro autonomo per l’atleta professionista è necessario che:
a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Al contrario, per altre figure quali i preparatori atletici, i tecnici, gli allenatori etc il vincolo di subordinazione dovrà essere provato di volta in volta non potendo sussistere a priori.
Nell’ambito di tale disciplina assume rilevante importanza anche l’art. 10 della legge n. 91 del 1981 ai sensi del quale “Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata e che siano affiliate alle Federazioni nazionali riconosciute dal CONI”.
Per la valida costituzione di tale contratto è necessaria la forma scritta ad substantiam nonché il deposito presso la Federazione sportiva di appartenenza.
Il contratto potrà, inoltre, essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato senza il vincolo temporale previsto per i contratti ordinari.
Per la società sarà, altresì, possibile cedere l’atleta ad altra società prima della scadenza del contratto, ove quest’ultimo presti il proprio consenso.
2) Sportivi dilettanti
Il rapporto di lavoro con gli sportivi dilettanti, invece, trova la propria ragion d’essere nella legge n. 86 del 2019.
La prestazione lavorativa svolta da costoro non è possibile ricondurla a priori all’interno del rapporto di lavoro subordinato ma è necessario, che lo sportivo dilettanti, provi di volta in volta il vincolo di subordinazione.
Occorre rilevare che per gli sportivi dilettanti il regime fiscale è diverso rispetto a quello per i professionisti.
In particolare, ai sensi l’articolo 67 del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi) gli sportivi dilettanti, qualora percepiscano compensi sino a 10.000 euro non sono soggetti ad alcuna forma di imposizione ai fini delle imposte sui redditi.
Al contrario, per i redditi eccedenti e sino ai 20.658,28 euro è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Tali compensi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi in quanto già tassati alla fonte dalla società sportiva erogante.
[1] Art. 2 della Legge n. 91 del 1981