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La caparra confirmatoria

1) Definizione

L’art. 1386 c.c. disciplina la caparra confirmatoria. Trattasi, di una somma di denaro, o in una quantità di cose fungibili, che una parte da all’altra all’interno di un rapporto obbligatorio a garanzia dell’esecuzione del contratto, con l’intesa che in caso di suo inadempimento, l’altra parte potrà recedere dal contratto e trattenere la somma o le cose ricevute.

Al contrario, se invece risulta essere inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra potrà recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

2) Caratteri

Tale tipologia di caparra ha:

– carattere reale, poiché si perfeziona con la consegna del denaro o di determinati beni fungibili;

– rafforza il vincolo contrattuale tra le parti;

– Costituisce un’anticipata esecuzione della prestazione contrattuale;

– Svolge una funzione di autotutela per le parti contraenti, poiché consente alla parte adempiente di poter recedere dal contratto nonché di trattenere la caparra o di ottenere una somma pari al doppio di quella versata.

3) Differenza con la clausola penale

Essa si differenzia dalla clausola penale in quanto è consentita solo per i contratti a prestazioni corrispettive, è dovuta solo in caso di inadempimento e, infine, non liquida preventivamente il danno.