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1) Caratteri essenziali e percorso legislativo
Accanto all’attività edilizia libera, il T.U. in materia prevede alcune attività oggetto di una comunicazione asseverata di inizio dei lavori da presentarsi innanzi all’Amministrazione competente.
In particolare, il vecchio art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 disciplinava la comunicazione di inizio dei lavori (c.i.l.) attraverso cui, il soggetto interessato comunicava, anche in via telematica, all’amministrazione l’esecuzione di una serie di interventi edilizi.
In base alla precedente disciplina, l’attività edilizia poteva essere applicata semplicemente adempiendo ad un semplice onere procedimentale, mentre per altri era, altresì, necessaria la trasmissione di un elaborato progettuale e l’asseverazione di un tecnico abilitato.
Tale quadro normativo è, però, mutato nel 2016. In particolare, l’art. 3 del D.lgs n. 222/2016 ha aggiunto al D.P.R. n. 380/2001, l’art. 6bis.
La nuova disciplina riproduce, in parte, le previsioni delle disposizioni abrogate, mantenendo in vigore la comunicazione di inizio dei lavori asseverata.
Il suddetto articolo regola quali sono gli interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo ma con una comunicazione (anche telematica) dell’inizio dei lavori.
2) Natura giuridica della CILA
Molto discussa è la natura giuridica della CILA. Dottrina prevalente ritiene che la stessa debba inquadrarsi nella categoria dei titoli edilizi essendo necessaria una comunicazione all’amministrazione comunale prima dell’inizio dei lavori.
Sul punto, il Consiglio di Stato con parere n. 1748 del 4 agosto 2016 ha qualificato la CILA come un regime intermedio tra l’attività libera e l’attività edilizia vincolata (SCIA e permesso di costruire).
3) Quali interventi sono realizzabili attraverso la CILA?
Tali interventi vengono individuati in via residuale in tutti quelli per i quali non è richiesto il rilascio del permesso di costruire ovvero la presentazione della SCIA, oppure non sono da considerarsi come di edilizia libera.
Rientrano in questa categoria i c.d. interventi di manutenzione straordinaria leggera.
La tabella A allegata al D.lgs n. 222/2016 elenca gli elementi costitutivi della manutenzione straordinaria leggera assoggettati alla CILA.
Sono assoggettati a tale categoria tutti quelli che non riguardino le parti strutturali degli edifici, che non alterino la volumetria complessiva degli edifici, che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso (passaggi tra categorie funzionali diverse), che non modifichino la sagoma e i prospetti dell’edificio.
Sono, altresì, soggettati a CILA gli interventi di restauro e risanamento conservativo leggeri.
Tali interventi, in particolare, comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
L’attività di restauro e risanamento conservativo si qualifica per un insieme di opere che non devono far perdere la forma originaria all’edificio pur dovendosi effettuare una epurazione delle superfetazioni.
Anche le attività di demolizione, di scavo e di reinterro possono essere assoggettate a CILA nonchè il rifacimento degli impianti come ad esempio quello elettrico, l’impianto idrico o di riscaldamento.
4) Modalità di presentazione
Il soggetto interessato deve trasmettere al competente Sportello Unico per l’edilizia (SUE), prima dell’inizio delle opere, una comunicazione di inizio dei lavori la quale deve essere corredata da:
– elaborato progettuale;
– asseverazione di un tecnico abilitato;
– indicazione dei dati identificativi dell’impresa alla quale si intendono affidare i lavori;
5) Sanzioni
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori (CILA) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000,00 euro non essendo state previste dal legislatore ulteriori sanzioni a differenza, ad esempio della SCIA, i cui poteri in capo all’amministrazione sono notevolmente più ampi o in caso di permesso di costruire. (Per approndire le sanzioni in materia urbanistica CLICCA QUI)
La suddetta sanzione pecuniaria può essere ridotta dei due terzi se la comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.