Richiedi ora la migliore consulenza
Quando parliamo di accesso agli atti facciamo riferimento ad un argomento spinoso e fortemente dibattuto del diritto amministrativo.
Esso può essere suddiviso in tre categorie e consiste in un istituto a legittimazione ristretta, consentito solo a chi intende curare o difendere, attraverso la conoscenza dell’atto, un diritto di cui sia già titolare. L’istanza di accesso non può essere, dunque, rivolta ad un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione (Per maggiori dettagli clicca qui).
Nell’ambito dei contratti pubblici l’accesso agli atti è regolato dall’art. 53 del D.lgs n. 50/2016. Trattasi di una disciplina speciale dettata per l’accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
Ebbene, la suddetta norma, al comma 1, stabilisce che “il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Al comma 2, invece, l’articolo formula una dettagliata ed articolata casistica di ipotesi di differimento dell’accesso agli atti di gara. In ogni caso, il comma 5 prevede che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
Tuttavia, ai sensi del successivo comma 6 l’esclusione prevista della lett. a) è destinata a venir meno nel caso in cui il concorrente abbia necessità di difendere in giudizio i propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto in ossequio ad un granitico principio di diritto amministrativo secondo cui qualora si ravvisino esigenze di natura difensiva sia processuale che extraprocessuale il diritto di accesso agli atti deve essere sempre garantito.
Al di fuori di queste eccezioni la stazione appaltante ha l’obbligo di ostensione degli atti gara di un’impresa concorrente.
Sul punto, anche la giurisprudenza amministrativo ha stabilito che “è illegittimo il diniego opposto dalla stazione appaltante all’accesso agli atti di gara di un concorrente in quanto tale tutela trova un limite in relazione agli interessi del concorrente agli atti della procedura necessari alla sua difesa in giudizio. Infatti, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica la normativa di cui all’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016, con tratti di specialità rispetto alla disciplina generale di accesso agli atti amministrativi, prevede l’accesso, sempre che lo stesso sia funzionale alla difesa in giudizio degli interessi connessi alla gara d’appalto, anche con riguardo alle informazioni fornite nell’ambito di un’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.”[1].
[1] Cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, IV, sent. n. 796/2020).