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La fideiussione omnibus
La fideiussione omnibus è regolata dall’art. 1938 c.c, ai sensi del quale “la fidelussione può essere prestata anche per un ‘obbligazione … futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito”.
La fideiussione omnibus si caratterizza per essere posta a garanzia di tutti i debiti, presenti e futuri, di un determinato soggetto.
Tale figura costituisce una variante alla fideuiussione ordinaria e da questa si discosta per la presenza di clausole derogatrici della disciplina codicistica, idonee ad attribuire alla garanzia un contenuto e una funzione ulteriore[1].
Essa, in particolare, è connotata dalla clausola omnibus, in forza della quale il fideiussore garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni che il debitore ha assunto e assumerà in futuro nei confronti del creditore.
Tale tipologia di fideiussione è assai frequente in ambito bancario.
Affinché tale fideiussione sia valida è necessario che vi siano due requisiti:
a) la previsione dell’importo massimo garantito per le obbligazioni future, poiché il fideiussore deve conoscere fin dall’inizio del rapporto i limiti del suo impegno, che deve essere determinato.
Infatti,la mancata predeterminazione dell’importo massimo garantito che esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale[2].
b) l’individuazione dei soggetti dell’obbligazione principale.
[1] M. Di Pirro, Compendio di istituzioni di diritto civile, Simone editore, 2020.
[2] M. Di Pirro, op. cit.