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La transazione

La transazione

La transazione è il contratto attraverso cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Attraverso delle reciproche concessioni le parti possono anche creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quelli che hanno formato oggetto della contestazione[1].

Trattasi di un contratto di scambio, a titolo oneroso e con la funzione di risolvere o prevenire una lite a fronte di reciproche concessioni.

La transazione è un atto dispositivo e ciò spiega la disposizione contenuta nell’art. 1966 c.c., ai sensi del quale essa deve essere stipulata da chi abbia la capacità di disporre dei propri diritti[2].

Qualora abbia ad oggetto diritti indisponibili, tale contratto è da considerarsi nullo.

B) La transazione novativa.

Le parti possono anche stipulare una transazione novativa, con la quale estinguono il rapporto oggetto di contestazione sostituendolo con un rapporto diverso.

L’art. 1976 c.c. esclude espressamente la possibilità di risolvere per inadempimento il contratto di transazione novativa (al fine di tornare a far valere le pretese originarie), salvo che tale possibilità sia stata espressamente pattuita.

Diversamente, la transazione semplice è risolvibile per inadempimento. La ratio alla base dell’esclusione della risoluzione per inadempimento della transazione novativa va rinvenuta nell’impossibilità di far rivivere l’originario rapporto, definitivamente estinto per effetto della transazione[3].

C) Elementi costitutivi del contratto di transazione

Elementi strutturali necessari di tale contratto sono:

a. la res litigiosa: tra le parti deve sussistere una lite, attuale o solo futura (ma non ipotetica), e cioè un conflitto di interessi in ordine a ad una determinata situazione giuridica che le parti hanno intenzione di comporre attraverso la stipulazione della transazione;

b. le reciproche concessioni che le parti si fanno al fine di porre termine alla lite.

c. la forma del contratto di transazione è disciplinata dall’art. 1967 c.c., ai sensi del quale la forma scritta è richiesta di regola ad probationem, salvo che la transazione abbia ad oggetto controversie relative a diritti reali su beni immobili (art. 1350, n. 12, c.c.), nel qual caso è richiesta la forma scritta è richiesta ad substantiam.


[1] Art. 1965, comma 2 c.c

[2] A. Geraci, Compendio di diritto civile, Nel diritto editore, 2021.

[3] A. Geraci, op.cit.