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Tipi di pronunce nel giudizio di ottemperanza
La pronuncia attraverso cui si conclude il giudizio di ottemperanza può essere di rito o di merito. Trattandosi di un’ipotesi di giurisdizione di merito (art. 134, co. 1, lett. a, c.p.a.), _il giudice dell’ottemperanza dispone di ampi poteri potendosi sostituire all’amministrazione inadempiente nell’adozione dei provvedimenti necessari a dare attuazione al giudicato, anche qualora ciò implichi l’adozione di atti a contenuto discrezionale[1].
In particolare, è possibile distinguere le decisioni del giudice amministrativo in:
a) intimidatorie;
b) repressive;
c) sanzionatorie;
d) sostitutive, in via diretta o indiretta;
Ai sensi dell’art. 114, co. 4, c.p.a., il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: ordina l’ottemperanza; dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato.
Nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudícato o di altri provvedimenti determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione, e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; nomina, ove occorra, un commissario ad acta; salvo che ciò sia manifestamente iniquo e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su” richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato (tale statuizione costituisce titolo esecutivo)[2].
[1] R. Garofoli, Compendio di diritto amministrativo, Nel diritto editore, 2021.
[2] R. Garofoli, op.cit.