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NASPI, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego

NASPI, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego

La NASPI, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, del Decreto legislativo n. 22 del 2015, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASPI viene erogata su domanda dell’interessato.

Essa spetta a tutti quei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni[1].

Quali sono i requisiti per ottenerla?

Per  potere accedere alla NASPI, il lavoratore deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) Trovarsi in stato di disoccupazione;

b) essere in possesso, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, di almeno 13 settimane di contribuzione;

c) dimostrare di aver lavorato regolarmente per almeno 30 giornate, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

È legittima la Naspi per dimissioni per giusta causa a causa di trasferimento?

Sul punto è intervenuto il Tribunale di Torino il quale, con la sentenza 429 del 27 aprile 2023, ha sancito che per i dipendenti che vengono trasferiti in una sede lavorativa distante, le dimissioni per giusta causa che danno diritto a NASPI non obbligano il lavoratore a provare che il trasferimento era senza privo di ragioni giustificate.

Attraverso tale pronuncia i giudici Tribunale di Torino hanno sovvertito una consolidata prassi, di fatto, un prassi portata avanti dall’INPS e consolidatasi attraverso la nota n. 369/2018 relativa al riconoscimento della NASPI per i lavoratori dimessi dopo un provvedimento di trasferimento in una sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore.


[1] Cfr. https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50593.naspi-indennit-mensile-di-disoccupazione.html