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L’ottemperanza di chiarimenti

L’ottemperanza di chiarimenti

Il giudizio di ottemperanza è un particolare strumento disciplinato dagli artt. 112 e ss. del D.lgs n. 104/2010 al fine di ottenere l’esecuzione di una sentenza pronunciata nei confronti della Pubblica Amministrazione sulla quale grava un obbligo di conformarsi.

Infatti, all’esito di un giudizio amministrativo o civile, l’amministrazione soccombente potrebbe restare inerte rispetto a quanto previsto dalla sentenza passata in giudicato.

Pertanto, la realizzazione della pretesa del ricorrente trova soddisfazione grazie al giudizio di ottemperanza.

Trattasi di un giudizio particolare poiché si è dinanzi ad un’ipotesi di giurisdizione estesa al merito attribuita al giudice amministrativo al fine di attribuire allo stesso ampi poteri di cognizione e di sostituzione nei confronti dell’amministrazione inadempiente direttamente o mediante la nomina di un commissario ad acta.

Il giudizio di ottemperanza è, dunque, rivolto a garantire il principio di legalità dell’azione amministrativa e l’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.

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L’ottemperanza di chiarimenti

Il legislatore nazionale ha inserito all’interno della disciplina del giudizio di ottemperanza gli artt. 112 co.

5 e 114 co. 4 lett. e) c.p.a. disciplinanti il c.d. giudizio di ottemperanza di chiarimenti, vale a dire uno strumento attraverso cui colui sul quale incomba l’obbligo di eseguire la pronuncia del giudice civile o amministrativo può formulare delle richieste sulle modalità di attuazione del precetto giudiziale.

Sul punto, “Il ricorso ex art. 112, c. 5 c.p.a., proponibile per “ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza” non può trasformarsi in un pretesto per investire il giudice dell’esecuzione, in assenza del presupposti suindicati, di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell’esecuzione del decisum, nell’ambito del rapporto tra parti e amministrazione, salvo che successivamente si contesti l’aderenza al giudicato dei provvedimenti così assunti (Cons. Stato IV n° 2521 del 5 aprile 2022, VI n° 7713 del 18 novembre 2021). In questo contesto la parte privata vittoriosa in sede di cognizione non è legittimata a chiedere chiarimenti al giudice amministrativo in ordine alle modalità di ottemperanza al giudicato da parte dell’Amministrazione soccombente, potendo agire ai sensi del comma 2 per l’ottemperanza della sentenza ogniqualvolta la parte pubblica soccombente non vi provveda; è invece quest’ultima, oltre che il commissario ad acta, la parte titolata a chiedere chiarimenti al giudice sui punti del decisum che presentano elementi di dubbio o di non immediata chiarezza”.

A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 6860 del 13 luglio 2023.