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Il DASPO
Tra le misure poste a tutela della sicurezza pubblica vi è il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO), previsto dall’art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401.
Trattasi di un provvedimento, adottato dal Questore, disposto nei confronti di soggetti che abbiano riportato denunce o condanne per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza ovvero che, sulla base di elementi di fatto, risultano aver tenuto condotte “finalizzate alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico”[1].
È previsto, inoltre, quale ulteriore possibile presupposto per l’adozione del provvedimento la sussistenza di una denuncia o condanna per una serie di reati tra cui associazione di tipo mafioso, estorsione, incendio, rapine, spaccio di stupefacenti e, in ultimo, rissa, “anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.
Pertanto, l’aver commesso il fatto in occasione di manifestazioni sportive è totalmente irrilevante, essendo necessario unicamente aver posto in essere le condotte di cui sopra.
Il DASPO si caratterizza quale misura preventiva, adottata dal Questore sulla base di denunce o condanne ovvero sulla base di elementi di fatto raccolti dall’Amministrazione.
Pertanto, non è necessaria la sussistenza di una condanna penale, ma è sufficiente una denuncia o una condotta idonea a creare pericoli per l’ordine pubblico negli impianti sportivi.
Il provvedimento, inoltre, ha una durata minima di un anno e non superiore a cinque ed è valevole anche per l’estero.
In ogni caso, il provvedimento ha carattere discrezionale dovendo l’autorità amministrativa operare un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e l’interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sentenza n. n. 2033 del 14 febbraio 2019).
[1] R. Garofoli, Compendio di diritto Amministrativo, Nel Diritto editore, 2020.