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La revoca del permesso di soggiorno

La revoca del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è un provvedimento rilasciato dalla pubblica amministrazione al cittadino straniero che ne fa espressa richiesta.

Esso consente di poter soggiornare in tutto il territorio nazionale, per una durata limitata o illimitata di tempo (ad esempio nel caso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo) con la concessione di una serie di benefici di legge.

Per ottenere il permesso di soggiorno è necessario essere in possesso di una serie di requisiti generali stabiliti dalla legge, ossia:

  1. un visto d’ingresso;
  2. un ingresso regolare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 d.lgs. n.286/1998)
  3. la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso (art.5, comma 2 del D.Lgs n. 286/1998)   

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso e non può comunque superare:
   a) tre mesi, per visite, affari e turismo;
   b) nove mesi, per lavoro stagionale;
   c) un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati; è previsto il rinnovo annuale per corsi pluriennali;
   d) due anni, per  lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
   e) durata legata alle necessità specificamente documentate e negli altri previsti dal Testo unico Immigrazione.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente per provincia di residenza almeno 60 giorni prima della scadenza, per la verifica delle condizioni previste.

La revoca del permesso di soggiorno

Quali sono i requisiti per la revoca del permesso di soggiorno?

A chiarire l’argomento è intervenuta la più autorevole giurisprudenza amministrativa,

Sul punto, “La revoca del permesso di soggiorno in esame deve essere sorretta da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’eventuale condanna, ma su più elementi e, in particolare, con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate”.

A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Palermo, Sezione III, Sentenza n. 2938, 4 ottobre 2023.