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Causa di servizio: coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa
Quando parliamo di causa di servizio facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che ricollega una serie di benefici al riconoscimento di infermità o lesioni sorte in dipendenza della propria attività di servizio.
Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare di tale privilegio tutti i dipendenti pubblici che abbiano contratto, durante lo svolgimento o in conseguenza della propria attività lavorativa una lesione o una infermità.
In particolare possono beneficiarne tutti i dipendenti in seno:
- Polizia di Stato
- All’Esercito
- Marina militare
- Aeronautica militare
- Arma dei carabinieri.
- Corpo Forestale dello Stato
- Polizia Penitenziaria
- Guardia di finanza
- Vigili del fuoco
- Polizia Municipale
- Docenti
- Magistratura
- Pubblici dipendenti
Quali sono i requisiti?
Affinchè l’istanza sia valida e legittima è necessario che tra la lesione e/o patologia e l’attività di servizio svolta sussista:
- Un nesso di causalità diretto: è necessario, dunque, che l’evento dannoso sia diretta conseguenza dell’attività di servizio svolta.
- Un nesso di concausalità: è necessario, in questo caso, che l’attività di servizio svolta abbia inciso in maniera determinante sull’evento dannoso che è verificato.
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Coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa
Stress e disagio che connotati devono assumere all’interno dell’attività lavorativa per essere riconosciuti come dipendenti da causa di servizio?
Sul punto, “Un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni in ambito militare, costituendone un aspetto caratterizzante, viceversa, affinché assuma rilievo determinante ai fini del riconoscimento dell’infermità come dipendente dalla causa di servizio, l’attività lavorativa deve assumere connotati eccezionali ed in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell’esistenza del soggetto”.
A stabilirlo è stato il T.A.R. Campania – Salerno, Sezione II, Sentenza n. 553 del 13 marzo 2023.