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Vittime dovere e mafia: si al contributo unificato
I procedimenti instaurati dalle vittime del dovere e della mafia sono soggetti al pagamento del contributo unificato per l’importo forfettario di cui all’art. 30 del DPR n. 115/2002 e in generale le spese di giustizia. A essi, infatti, non può applicarsi il regime di favore previsto per le vittime di terrorismo e stragi.
A stabilirlo è stato il Ministero della Giustizia con provvedimento del 18 gennaio 2024.
Antefatto
Tutto è partito quando, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della Lucania e la Corte d’Appello di Salerno, su richiesta del presidente del Tribunale, hanno chiesto al Ministero della Giustizia chiarimenti circa il pagamento del contributo unificato per i giudizi civili instaurati dalle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e dalle vittime del dovere.
A questi è possibile applicare i medesimi benefici fiscali previsti dalla legge 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo?
La risposta al quesito
La Direzione generale per rispondere al quesito richiama innanzitutto la normativa in materia.
Nel dettaglio, l’art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007, sancisce espressamente che “Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”.
Inoltre, “con l’art. 2, comma 105, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, alle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e alle vittime del dovere sono stati estesi anche i benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della citata legge n. 206 del 2004”.
Non si ravvisano, invece, richiami all’art. 10, comma 1, della legge n. 206 del 2004, che espressamente prevede: “Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato”1.
Il chiarimento finale
Ebbene, alla luce di ciò il Ministero sostiene che “i procedimenti instaurati dalle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e dalle vittime del dovere sono soggetti al pagamento del contributo unificato, dell’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e in generale alle spese di giustizia, non potendo ad essi estendersi, in mancanza di espressa previsione di legge, il regime di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 206 del 2004, previsto soltanto in favore delle vittime di atti di terrorismo, delle vittime di stragi di matrice terroristica e dei loro superstiti”.