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Obblighi del venditore in caso di difetti del bene

Obblighi del venditore in caso di difetti del bene

Nell’ambito dei rapporti tra un venditore (professionista) ed un consumatore il D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo, detta una specifica disciplina.

In particolare, ai sensi dell’art. 130 codice del consumo: “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3,4,5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7,8 e 9”.

Inoltre, ai sensi dell’art.132 del suddetto codice: “Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato”.

Pertanto, ove il bene acquistato dal consumatore risulti viziato, il Codice del consumo della una disciplina specifica a favore di quest’ultimo sancendo degli obblighi in capo al venditore.Obblighi del venditore in caso di difetti del bene

Obblighi del venditore in caso di difetti del bene