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Onere della prova nell’inadempimento contrattuale
Quando una parte di un contratto non adempie alle proprie obbligazioni, la parte adempiente può agire per tutelare i propri diritti.
Nello specifico, essa può richiedere:
- La risoluzione del contratto;
- Il risarcimento del danno;
- L’adempimento tardivo;
Ebbene, la parte adempiente, ossia il creditore, al fine di tutelare la propria posizione è tenuto a provare:
1) la fonte del suo diritto: vale a dire dimostrare di essere parte del contratto e di avere diritto a ciò che reclama.
2) L’allegazione dell’inadempimento: il creditore deve semplicemente indicare che la controparte non ha adempiuto alle proprie obbligazioni. Non è necessario entrare nei dettagli di come e quando l’inadempimento si è verificato.
Sará onere del debitore inadempiente dimostrare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni o che l’inadempimento non è a lui imputabile:
Pertanto, egli dovrà:
- provare l’avvenuto adempimento: il debitore deve dimostrare di aver eseguito correttamente la propria prestazione;
- provare il fatto estintivo: se il debitore sostiene che l’inadempimento non è a lui imputabile, deve dimostrarlo.
Anche nel caso di inesatto adempimento, vale a dire quando la prestazione è stata eseguita in modo non conforme a quanto pattuito, l’onere della prova grava sul debitore.
Il creditore deve semplicemente allegare l’inesattezza dell’adempimento, senza dover entrare nei dettagli.
Spetterà poi al debitore dimostrare di aver adempiuto correttamente.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, II Sez. civile, con la Sentenza n. 13793 del 17 maggio 2024.