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Cancellazione volo: l’eccezionalità dell’evento deve essere provata dalla compagnia

Cancellazione volo: l’eccezionalità dell’evento deve essere provata dalla compagnia

In caso di cancellazione del volo è il vettore a dover provare l’eccezionalità dell’evento. In caso contrario sussiste il diritto a un’indennità dovuta in base alla lunghezza del volo in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo. In tema di risarcimento, invece, il danno deve essere provato.

A stabilirlo è stato il Tribunale di Roma, Sezione 10 Civile, attraverso la Sentenza n. 7370 del 30 aprile 2024.

Dunque, in caso di cancellazione volo, l’eccezionalità dell’evento deve essere provata dalla compagnia aerea.