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Vittime del dovere: la prescrizione dei benefici economici

Quando parliamo di vittime del dovere facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dall’art. 1 comma 563 della legge 266/05, che ricollega una serie di benefici dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.

In particolare, possono ottenere i benefici ricollegati alle vittime del dovere i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  1. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  2. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  3. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  4. in operazioni di soccorso;
  5. in attività di tutela della pubblica incolumità;
  6. in attività di prevenzione e di repressione dei reati.

Chi può beneficiarne?                                   

Possono beneficiare di tale privilegio tutti i dipendenti pubblici che abbiano contratto, durante lo svolgimento o in conseguenza della propria attività lavorativa un’infermità permanente.

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Vittime del dovere: la prescrizione dei benefici economici

In ordine alla prescrizione, la più autorevole giurisprudenza ha più volte affermato che “le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura «assistenziale»e che il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935″.

A stabilirlo è stata, tra le altre, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile con la Sentenza n. 16852 del 19 giugno 2024.