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Successioni: restituzione dell’eccedenza alla massa ereditaria

Nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l’obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l’esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza numero 17198 del 21 giugno 2024.