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Validità della clausola del regolamento che esonera il costruttore dalle spese condominiali
È valida la clausola inserita nel regolamento di condominio e accettata da tutte le parti con cui si esonera il costruttore-venditore dal pagamento delle spese condominiali relative alle unità immobiliari invendute. Tale clausola, per poter essere modificata ha bisogno approvazione di tutti i condòmini a pena di nullità.
A stabilirlo è stato il Tribunale di Bari, Sezione III, con la Sentenza numero 4515 del 4 novembre 2024.
La clausola prevista nel regolamento con la quale si esclude il costruttore-venditore dal pagamento degli oneri condominiali può essere modificata solo con l’assenso di tutti i condomini.
In caso contrario, la delibera è affetta da nullità perché contraria alla volontà unanime a suo tempo espressa nel regolamento di condominio il quale, dovendosi qualificare come un contratto, può essere modificato solo con il consenso di tutte le parti che ne presero parte. I criteri ripartitivi stabiliti dall’articolo 1123 Codice civile possono essere derogati, come peraltro prescrive il comma 3, e la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione può essere contenuta in un regolamento condominiale contrattuale, in una delibera assembleare approvata con il consenso di tutti i condòmini o nei rogiti di acquisto.
La clausola, dunque, non è da considerarsi vessatoria.