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Termini per l’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies L. 241/90

Termini per l’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies L. 241/90

Ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990 il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi. La norma non fa alcun riferimento ad ipotesi di sospensione del termine, e tale conseguenza non può essere ricavata neppure dalle previsioni dell’art. 10 bis legge 241/90, che è riferita tassativamente al provvedimento di primo grado.

Si tratta invero di un termine di decadenza che non ammette sospensione, ma solo il compimento dell’atto richiesto dalla legge (cfr. art. 2966 cc).

A stabilirlo è stato il T.A.R. Campania – Napoli, Sezione II, con la sentenza n. 6297 del 18 novembre 2024.

Termini per l’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies L. 241/90