Richiedi ora la migliore consulenza

Contratto di mutuo quale titolo esecutivo: requisiti

Contratto di mutuo quale titolo esecutivo: requisiti

Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione, integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo, ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. Il conseguimento della disponibilità giuridica della somma può ritenersi sussistente nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (con la c.d. “consegna simbolica”), in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.

È soddisfatto il requisito della realità del mutuo anche nell’ipotesi in cui la medesima somma sia stata, contestualmente, costituita in deposito infruttifero presso la banca, atteso che ciò costituisce un passaggio distinto ed ulteriore, che logicamente e cronologicamente presuppone l’avvenuta “traditio” e, quindi, il perfezionamento del contratto con l’insorgere dell’obbligazione restitutoria, potendosi, infatti, costituire in deposito solo ciò che si è preventivamente conseguito.

CONTATTAMI PER UNA CONSULENZA.

A stabilirlo è stato il Tribunale civile di Agrigento, con la Sentenza del 12 dicembre 2020.