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Affidamento all’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato delle attività di produzione e di fornitura del documento di identità elettronico
L’affidamento all’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato delle attività di produzione e di fornitura del documento di identità elettronico, deve essere ricondotto nell’alveo dei contratti di servizi esclusi, ai sensi dell’art. 19 comma 2° Codice degli Appalti, sulla base del diritto di esclusiva di cui detto ente beneficia in virtù della disposizione legislativa di cui all’articolo 2 della Legge numero 559 del 1966.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lazio- Roma, Sezione 1 ter, con la Sentenza numero 4212 del 4 aprile 2017.