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Accesso agli atti in materia edilizia

Accesso agli atti in materia edilizia
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti (distinto dall’interesse richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio, che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi, e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, in ordine al rispetto di tali limiti.

A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione 3, con la Sentenza numero 7 del 2 gennaio 2025.