Richiedi ora la migliore consulenza

Accesso agli atti: consigliere comunale

Accesso agli atti: consigliere comunale. Motivazione.

Sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle sue funzioni; d’altra parte dal termine «utili», contenuto nell’articolo 43 D.lgs. n. 267 del 2000, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni.

A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, Sezione V, con la Sentenza numero 5750 del 28 giugno 2024.

Accesso agli atti: consigliere comunale