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Alcoltest: assoluzione se non c’è prova della corretta omologazione
Il Tribunale di Firenze, Sez. III, attraverso la sentenza 30 dicembre 2024, n. 6366 ha assolto l’imputato per insussistenza del fatto, poiché non è certa la corretta omologazione della apparecchiatura che ha misurato il tasso alcolemico.
Il Giudice Toscano ha deciso di assolvere l’imputato in questione, ritenendo che non fosse stato commesso il fatto contestato basandosi sull mancata omologazione dell’apparecchiatura utilizzata e chi fosse legittimato a richiederla.
Il Tribunale ha concluso che l’accertamento è stato effettuato con uno strumento di cui non è certa la corretta omologazione, o quanto meno non è chiara la procedura per ottenerla. Per cui, non è possibile determinare se il dato rilevato durante la misurazione sull’imputato sia veritiero o meno.
Inoltre, l’assenza di una seconda rilevazione, causata dal volontario allontanamento dell’imputato prima che fosse possibile effettuare un nuovo tentativo, non influisce sul caso, poiché la mancanza di certezza sull’affidabilità dell’apparecchiatura rende il dato neutro.
Di conseguenza, il Giudice ha assolto l’imputato, dichiarando l’insussistenza del fatto.
Alcoltest: assoluzione se non c’è prova della corretta omologazione.