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Approvazione del P.U.C.: apprezzamenti di merito
Le scelte di pianificazione urbanistica, siccome inerenti non soltanto all’organizzazione edilizia del territorio, ma anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni di sviluppo socio-economico dello stesso, costituiscono apprezzamento di merito, connotato da ampia discrezionalità e sono, in quanto tali, sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, ovvero risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio ovvero siano apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio; e che le stesse, anche a fronte delle osservazioni dei privati interessati, configurabili a guisa di meri apporti collaborativi, non necessitano, poi, di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell’impostazione dello strumento urbanistico.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno, sez. II, con la sentenza n. 959 del 2 maggio 2024.
Approvazione del P.U.C.: apprezzamenti di merito