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Atto amministrativo: invalidità ad effetto caducante
Nell’ambito del procedimento amministrativo, ai fini della sussistenza di una invalidità con effetto caducante occorrono “due elementi precisi:
a) il primo dato dall’appartenenza, sia dell’atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale;
b) il secondo individuato nel rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi; pertanto, qualora almeno uno dei due detti presupposti sia inesistente, è inapplicabile lo schema concettuale della caducazione e debbono ritenersi utilizzabili unicamente le usuali impugnative tipiche del diritto amministrativo.
A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, Sezione V, con la Sentenza numero 10540 del 31 dicembre 2024.