Richiedi ora la migliore consulenza

Bene costruito dai coniugi sul fondo di uno solo di essi.

Bene costruito dai coniugi sul fondo di uno solo di essi.
In caso di regime di comunione legale dei beni tra i coniugi, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno solo di essi appartiene esclusivamente a quest’ultimo in virtù delle disposizioni generali previste in materia di accessione.
Questo perché la nuova costruzione non può essere qualificata come un nuovo bene giuridicamente autonomo e distinto dal suolo su cui insiste, ma deve essere considerata come un’espansione dell’originario diritto.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza numero 651 del 27 gennaio 1996.

Tuttavia, i Giudici della Suprema Corte hanno aggiunto che in capo al coniuge non proprietario spetta un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione purché questi si presumano acquistati con il denaro della comunione stessa.

CONTATTAMI PER UN CONSULENZA.