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Bene costruito dai coniugi sul fondo di uno solo di essi.
In caso di regime di comunione legale dei beni tra i coniugi, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno solo di essi appartiene esclusivamente a quest’ultimo in virtù delle disposizioni generali previste in materia di accessione.
Questo perché la nuova costruzione non può essere qualificata come un nuovo bene giuridicamente autonomo e distinto dal suolo su cui insiste, ma deve essere considerata come un’espansione dell’originario diritto.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza numero 651 del 27 gennaio 1996.
Tuttavia, i Giudici della Suprema Corte hanno aggiunto che in capo al coniuge non proprietario spetta un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione purché questi si presumano acquistati con il denaro della comunione stessa.