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Causa di servizio: il preavviso di rigetto
Il preavviso di rigetto è un istituto del diritto amministrativo disciplinato dall’art.10 bis della L. n. 241/1990 rubricato “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”.
Ebbene, ai sensi della suddetta norma qualora un procedimento amministrativo prenda impulso su istanza di parte l’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare al soggetto istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Funzione del preavviso di rigetto è quella di realizzare un vero e proprio contraddittorio tra privato cittadino e Pubblica Amministrazione finalizzato all’emanazione del provvedimento finale.
Tale comunicazione deve essere effettuata prima della formale adozione del provvedimento finale e, dunque, tra la fase istruttoria e la fase decisoria.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni.
Si aprirà, pertanto, una nuova fase istuttoria.
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Causa di servizio: il preavviso di rigetto
Ebbene, nel procedimento per il riconoscimento della causa di servizio l’amministrazione è tenuta a dare la comunicazione del preavviso di rigetto?
Sul punto, “Nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, come espressamente sancito dal d.P.R. n. 461 del 2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l’Amministrazione procedente, sicché l’Amministrazione stessa non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto l’eventuale partecipazione procedimentale dell’interessato non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato» (cfr. Cons. St., sez. II, 21/04/2021 n. 3222; sez. IV, 23 novembre 2018, n. 6650; Tar Campania, Salerno, sez. III, 17/05/2022, n.1683).