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Cittadinanza italiana: l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale
I presupposti
La cittadinanza può essere definita come la condizione dei soggetti cui l’ordinamento giuridico statale attribuisce la titolarità di diritti e doveri.
Difatti, il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.
Acquisto della cittadinanza
La cittadinanza può essere acquisita mediante quattro diversi criteri:
a) nascita.
b) estensione come ad esempio quella per matrimonio.
c) concessione da parte dello Stato.
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Con la concessione della cittadinanza italiana, lo straniero si inserisce completamente all’interno della Comunità nazionale, acquisendo i medesimi diritti e doveri dei suoi membri, tra cui quelli connessi all’obbligo di concorrere alla realizzazione delle finalità dello Stato.
Lo straniero, infatti, non vanta un diritto ad ottenere lo status di cittadino italiano ma è titolare di un interesse legittimo affievolito; la concessione della cittadinanza si traduce infatti in un beneficio che muta radicalmente la sfera giuridica dell’interessato, incidendo al contempo sull’interesse nazionale da considerarsi prevalente.
Dinanzi alla richiesta di cittadinanza, l’Amministrazione adita è dunque chiamata a valutare l’idoneità del richiedente ad inserirsi a pieno titolo nella comunità nazionale, vagliando tutta una serie di indici in grado di comprovarne l’irreprensibilità sul piano morale e civile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5679 del 2021).
Quali sono i presupposti affinché un cittadino straniero possa essere considerato come inserito nella comunità nazionale?
Sul punto, “L’ inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato”.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sezione V bis con la Sentenza n. 13962 del 20 settembre 2023.