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Come realizzare un pontile galleggiante?

Come realizzare un pontile galleggiante?

Cosa occorre per realizzare un pontile galleggiante? È necessario il permesso di costruire o rientra nella c.d. attività edilizia libera??

A dirimere la questione è intervenuta la Corte di Cassazione penale, sezione III, con la sentenza n. 354 del 7 giugno del 2000.

Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che “Normalmente un pontile galleggiante costituisce opera non precaria, ma stabile, che incide in modo rilevante sull’assetto paesistico del territorio e per tali ragioni necessita del permesso di costruire”.

“Non occorre, invece, il permesso solamente per quelle opere di minima entità e soprattutto aventi carattere di precarietà”.

Un esempio in tal senso può essere un modesto pontile predisposto per una determinata occasione come una gara di pesca o una manifestazione sportiva e, dunque, destinato ad essere successivamente smontato[1].

A tal proposito, infatti, a partire dal 2011, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio la realizzazione di un pontile galleggiante a carattere stagionale, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari. Ed è proprio l’individuazione dei c.d. servizi complementari che diviene l’elemento di discrimine tra l’opera (pontile galleggiante con le caratteriste indicate dalla lett. c) dell’art. 2 cit.) e l’opera per la quale permane la necessità del permesso a costruire essendo esclusa in forza dell’art. 31 cit[2].


[1] Cfr. Cass. Sez. III n. 25198 del 6 giugno 2019 (CC  7 mag 2019)


[2] Cfr. D’Angelo N., Come sanare gli abusi edilizi, Maggioli editore, 2021.