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Compravendita: vendita aliud pro alio

Compravendita: vendita aliud pro alio

La vendita di “aliud pro alio”, la quale dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all’art. 1495 c.c., presuppone che la causa concreta che aveva giustificato l’atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (ed i connessi interessi sottesi al programma negoziale), e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità cui il compratore intendeva destinare la cosa (Nel caso di specie, la Suprema Corte, confermando la decisione gravata, ha ritenuto che la carenza edificatoria riscontrata nel fondo oggetto di permuta, pregiudicando la stessa identità ed i connessi interessi sottesi al programma negoziale orientato ad una successiva e rilevante edificazione immobiliare, fosse tale da integrare la fattispecie dell’”aliud pro alio”).

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione II Civile attraverso l’Ordinanza numero 28210 del 4 novembre 2024.

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