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Concorso di reati nel delitto di frode informatica

Concorso di reati nel delitto di frode informatica

L’art 491 bis c.p. stabilisce che “se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Ebbene, in merito al concorso tra il reato di cui sopra e quello di frode informatica è intervenuta la Corte di Cassazione Penale, Sezione II, con la sentenza n. 1851 del 18 gennaio 2023.

Sussiste concorso materiale, non operando l’assorbimento, tra il delitto di falso di cui all’art. 491-bis cod. pen e quello di frode informatica, nel caso in cui la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa, in quanto non ricorre l’ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione del fatto tipico determinino un’occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione Penale, Sezione II, con la sentenza n. 1851 del 18 gennaio 2023.