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Condono edilizio: formazione del silenzio-assenso
Il silenzio amministrativo è il fenomeno dell’inerzia mantenuta dalla Pubblica Amministrazione sulle istanze rivolte dai privati.
Infatti, l’art. 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce espressamente che “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.
Il suddetto articolo 2, dunque, dispone che (salvo diversa statuizione) il procedimento amministrativo, sia se iniziato su istanza di parte sia se avviato d’ufficio, deve essere concluso con l’adozione di un provvedimento espresso entro 30 giorni.
Sul punto, autorevole giurisprudenza ha stabilito che “il principio di certezza dei rapporti giuridici impone alla P.A. di concludere il procedimento non solo con l’adozione di un provvedimento formale ma anche in tempi certi e precisi”[1].
Ciò sta a significare che, la sussistenza di un vero e proprio obbligo di provvedere in capo alla Pubblica Amministrazione entro termini specifici.