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Condono edilizio: formazione del silenzio-assenso

Condono edilizio: formazione del silenzio-assenso

Il silenzio amministrativo è il fenomeno dell’inerzia mantenuta dalla Pubblica Amministrazione sulle istanze rivolte dai privati.

Infatti, l’art. 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce espressamente che “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.

Il suddetto articolo 2, dunque, dispone che (salvo diversa statuizione) il procedimento amministrativo, sia se iniziato su istanza di parte sia se avviato d’ufficio, deve essere concluso con l’adozione di un provvedimento espresso entro 30 giorni.

Sul punto, autorevole giurisprudenza ha stabilito che “il principio di certezza dei rapporti giuridici impone alla P.A. di concludere il procedimento non solo con l’adozione di un provvedimento formale ma anche in tempi certi e precisi”[1].

Ciò sta a significare che, la sussistenza di un vero e proprio obbligo di provvedere in capo alla Pubblica Amministrazione entro termini specifici.

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Condono edilizio: formazione del silenzio-assenso

Quali sono i requisiti affinché possa formarsi silenzio assenso su una istanza di condono edilizio?

Sul punto, “Affinchè possa formarsi il silenzio assenso sulle istanze di condono edilizio, il termine per la formazione del silenzio assenso decorre dalla presentazione della medesima domanda, purché risulti completa in ogni sua parte, non essendo peraltro l’Amministrazione tenuta a chiedere l’integrazione della documentazione incompleta nel predetto termine biennale”.

A stabilirlo è stato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Sezione I, Sentenza n. 788 del 13 novembre 2023.