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Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni: la conciliazione nel Ricorso per decreto ingiuntivo.
Gli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile regolano il c.d. procedimento monitorio o anche detto Ricorso per decreto ingiuntivo.
Trattasi di un giudizio a cognizione sommaria, esperibile qulora il debitore sia inadempiente nei confronti del creditore. Quest’ultimo, infatti, può procedere, al fine di ottenere il proprio credito, mediante il ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel dettaglio, trattasi di un procedimento sommario con il quale il titolare di un credito liquido, certo ed esigibile, fondato su prova scritta, può ottenere, adendo l’Autorità Giudiziale competente, un provvedimento, decreto ingiuntivo, con il quale ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione (di pagamento o di consegna) entro quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro il medesimo termine può proporre opposizione (trasformando così il procedimento da sommario in ordinario) e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.
Ebbene, tale giudizio può avere ad oggetto:
- somme di denaro;
- una quantità determinata di beni fungibili;
- la consegna di una cosa mobile determinata;
- il pagamento di onorari professionali;
- una controprestazione o l’adempimento a seguito del verificarsi di una condizione;
Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni: la conciliazione nel Ricorso per decreto ingiuntivo.
In materia di telecomunicazioni, l’art. 1 comma 11 della L. n. 249/1997 prevede espressamente l’obbligatorietà del previo tentativo di conciliazione tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze.
Ebbene, tale tentativo di conciliazione deve essere esperito, in una controversia tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni, in riferimento ad un procedimento monitorio?
A dirimire la controversia è intervenuta la più autorevole giurisprudenza.
Sul punto, infatti, “In tema di controversie insorte tra società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni ed utenti, l’esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, non è obbligatorio con riferimento al procedimento monitorio, essendo la struttura di tale procedimento, a contraddittorio differito, incompatibile con tale tentativo, che presuppone invece la possibilità di apertura di una fase dialogica tra le parti“ (cfr. Cassazione, sezioni civili unite, sentenza n. 8240 del 28 aprile 2020, Cassazione, Sez. III, sentenza n. 25611 del 14 dicembre 2016, Corte d’Appello di Brescia, Sezione 2 Sentenza n. 1086 del 26 giugno 2023).