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Cos’è il diritto urbanistico?

Cos’è il diritto urbanistico?

Attraverso l’uso dell’espressione “diritto urbanistico” si fa riferimento a quelle norme che disciplinano la pianificazione e l’utilizzazione del territorio con lo scopo di assicurare uno sfruttamento razionale dello stesso con l’intento di mitigare e contenere problematiche quali il sovraffollamento della popolazione, l’inquinamento, le alterazioni dell’assetto idrogeologico l’inadeguatezza dei servizi nonché la protezione dell’ambiente cercando di tutelare e di salvaguardare l’equilibrio e l’armonico sviluppo del nostro ecosistema[1].

Funzione essenziale del diritto urbanistico è, dunque, quella di stabilire e regolare le modalità di insediamento dell’uomo sul territorio, al fine di consentire la realizzazione organica e coordinata delle strutture e delle infrastrutture che costituiscono l’assetto globale di una città.

Le norme di diritto urbanistico, pertanto, sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico con l’unico obiettivo di determinare in maniera razionale l’assetto delle città e lo sviluppo urbanistico territoriale per la corretta gestione dello spazio entro cui vive la popolazione.

Oggetto dell’urbanistica è, da un lato, la disciplina dei piani che regolano l’uso delle aree e l’equo bilanciamento tra proprietà privata ed esigenze della collettività e, dall’altro, la regolamentazione della realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi privati attraverso procedimenti amministrativi.

In tale contesto si colloca senza dubbio l’attività edilizia a carattere vincolato, ovverosia quel tipo di attività che per poter essere posta in essere necessita di un preventivo provvedimento a carattere autorizzativo da parte della Pubblica Amministrazione.

Quest’ultimo è un provvedimento che la legge accorda affinché un privato cittadino possa legittimamente adottare delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie senza dover incorrere in delle severe sanzioni penali ed amministrative.

Tale istituto ha assunto un particolare valore anche grazie all’intervento del legislatore il quale attraverso il T.U. in materia edilizia ha tentato di agglomerare in un unico testo normativo tutte le frammentarie e disorganizzate norme precedentemente introdotte in materia.

Nel corso degli anni si è dapprima avuta la c.d. licenza edilizia, strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione accertava la conformità di un progetto rispetto alla normativa edilizia vigente.

Successivamente, la L. n. 10 del 1977 ha poi introdotto nel nostro ordinamento, in sostituzione della licenza edilizia, l’istituto della concessione edilizia necessario per tutte quelle attività che realizzavano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

Difatti, in seguito alle continue innovazioni e riforme legislative adottate sul tema, è sorta la nuova esigenza di identificare un termine che corrispondesse appieno alle originarie intenzioni che fecero costituire quella stessa concessione edilizia.

Per tali ordini di ragione, il D.P.R. n. 380 del 2001 ha introdotto il permesso di costruire in sostituzione dei precedenti titoli edilizi il quale costituisce un momento di accertamento e di attuazione in concreto dello ius aedificandi e dell’uso del territorio sotto il profilo tecnico.

Come ha inciso la Riforma del Titolo V della Costituzione sul diritto urbanistico?

L’intera materia ha subito forti cambiamenti e ripercussioni a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione la quale, all’art. 117, ha stabilito per le le Regioni a statuto ordinario esista una potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, nel senso che il potere di legiferare spetta alle Regioni mentre è riservata allo Stato la determinazione, attraverso leggi quadro o cornice, la potestà di definire i principi fondamentali della normativa regionale.

Alle Regioni ad autonomia speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano, i relativi statuti attribuiscono a queste ultime una competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica.

A tal proposito, infatti, il T. U. per l’edilizia precisa che le Regioni hanno comunque autonomia nello stabilire con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche di immobili o di porzioni di esso debbano comunque essere sottoposti ad un preventivo rilascio del permesso a costruire ovvero “ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico” siano comunque subordinati ad esso.

Attraverso la riforma del Titolo V della Costituzione si è giunti alla nascita di un concetto di governo del territorio.

Quando parliamo di poteri di governo del territorio facciamo riferimento a tre aspetti: ai poteri che riguardano le attività conservative, gestorie e trasformative del territorio.

I settori nei quali questo potere di governo del territorio si esplica materialmente sono settori (le singole materie) molto tradizionali nel diritto amministrativo: il settore urbanistico, l’edilizia cioè l’esercizio del jus aedificandi da parte del privato, l’espropriazione, e la tutela dell’ambiente inteso come la gestione dell’aspetto che riguarda il territorio.

L’urbanistica costituisce, quindi, quell’aspetto dei poteri di governo del territorio che si esprime, si estrinseca in tutta quella serie di regole che vengono impartite dalla PA per realizzare un certo fine pubblico che in questo caso è l’ordinato assetto del territorio.

Quindi quando parliamo di urbanistica parliamo di una serie di regole che promanano dalla PA nell’intento di dare al territorio l’assetto più ordinato e razionale possibile.

L’asse portante, il provvedimento principale che condensa al suo interno queste regole è naturalmente il PRG, il piano regolatore generale. Il PRG è l’asse portante della pianificazione, dell’attività diretta a dare al territorio un assetto ordinato.

[1] FIALE A., Compendio di diritto urbanistico, Edizione Simone, 2019