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Covid-19: causa di servizio

Covid-19: causa di servizio

Quando parliamo di causa di servizio facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che ricollega una serie di benefici al riconoscimento di infermità o lesioni sorte in dipendenza della propria attività di servizio.

Chi può beneficiarne?

In particolare, possono beneficiare di tale privilegio tutti i dipendenti pubblici che abbiano contratto, durante lo svolgimento o in conseguenza della propria attività lavorativa una lesione o una infermità.

In particolare possono beneficiarne tutti i dipendenti in seno:

  • Polizia di Stato
  • All’Esercito
  • Marina militare
  • Aeronautica militare
  • Arma dei carabinieri.
  • Corpo Forestale dello Stato
  • Polizia Penitenziaria
  • Guardia di finanza
  • Vigili del fuoco
  • Polizia Municipale
  • Docenti
  • Magistratura
  • Pubblici dipendenti

Quali sono i requisiti?

Affinchè l’istanza sia valida e legittima è necessario che tra la lesione e/o patologia e l’attività di servizio svolta sussista:

  • Un nesso di causalità diretto:è necessario, dunque, che l’evento dannoso sia diretta conseguenza dell’attività di servizio svolta.
  • Un nesso di concausalità: è necessario, in questo caso, che l’attività di servizio svolta abbia inciso in maniera determinante sull’evento dannoso che è verificato.

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Covid-19: causa di servizio

È possibile ottenere il riconoscimento della causa di servizio a causa della contrazione del virus da Covid-19?

La risposta è SI.

Infatti, qualora a seguito della contrazione dell’infezione residuino esiti permanenti di qualunque natura, anche a distanza di mesi, ricollegabili direttamente al Covid-19 sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento della causa di servizio.

A tal proposito, il Ministero dell’Interno, con nota del 29.03.2023, ha  predisposto un modello di rapporto informativo ove sono raccolte le seguenti informazioni:

a. data del tampone (sia quello che ha evidenziato la positività, sia quello che ha rilevato la negatività);

b. periodo di isolamento;

c. periodo di malattia;

d. modalità e condizioni di espletamento dell’attività lavorativa nei 14 giorni precedenti alla riscontrata positività;

e. sottoposizione alla vaccinazione, ovvero ragioni del relativo esonero, in particolare per il periodo in cui detta misura di prevenzione era obbligatoria.

Tale modello è stato predisposto al fine di consentire al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio un migliore espletamento della fase istruttoria.

Quali sono i termini per la presentazione della domanda?

La domanda per il riconoscimento della causa di servizio deve essere inviata:

  • entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento o dalla data in cui è emersa l’infermità;
  • entro 5 anni se la malattia si è manifestata dopo il termine dell’attività lavorativa;
  • in caso di morte del lavoratore dipendente, entro 6 mesi dal decesso.
  • Il dipendente può presentare domanda di pensione privilegiata entro 5 anni dalla data di cessazione dal servizio. Tale termine si sposta a 10 anni in caso di morbo di Parkinson.