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Diniego porto d’armi per precedenti penali
Il rilascio o il rinnovo del porto d’armi confronti di soggetti che abbiano riportato condanne penali di cui all’articolo 11 e all’articolo 43 del TULPS, è stato oggetto di numerose dispute sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale.
Il Ministero dell’Interno è intervenuto più volte sull’argomento e da ultimo con una circolare del 31 agosto 2017.
Secondo la circolare dovrà essere sempre automaticamente rifiutato il rilascio o il rinnovo del porto d’armi a chi:
• abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione (articolo 11 TULPS);
• è stato condannato alla reclusione per delitti non colposi contro le persone, commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
• ha subito una condanna ad una pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
• abbia riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi (articolo 43 TULPS). In questi casi la licenza dovrà essere rifiutata anche a chi abbia ottenuto la riabilitazione.