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Divisione ereditaria: collazione dei beni ricevuti dal de cuius per donazione

Divisione ereditaria: collazione dei beni ricevuti dal de cuius per donazione

L’obbligo della collazione dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta dal de cuius, sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione, salva l’espressa dispensa da parte del de cuius stesso e sempre nei limiti della sua validità, con la conseguenza che i beni donati devono essere conferiti anche in mancanza di una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti, essendo sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni, indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e quali facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell’asse abbia luogo con riferimento anche ai detti beni. Dunque la collazione nel giudizio di divisione ereditaria ha per oggetto la ricomposizione, in modo reale, dell’asse ereditario e la legge prevede due modi di conferimento del bene: in natura e per imputazione.

A stabilirlo è stato il Tribunale di Messina, Sezione I Civile, con la Sentenza n. 73 del 13 gennaio 2023.

Divisione ereditaria: collazione dei beni ricevuti dal de cuius per donazione