Richiedi ora la migliore consulenza

Domanda di condono dopo l’aggiudicazione dell’asta

Domanda di condono dopo l’aggiudicazione dell’asta

Domanda di condono dopo l’aggiudicazione dell’asta: quando è possibile presentarla? Quando è vietata? Quali sono i limiti?

Sul punto si è pronunciato il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con una sentenza del febbraio 2025.

Nel caso esaminato, un individuo aveva acquistato un immobile all’asta per il quale erano già in corso una richiesta di condono ex lege 724/1994 e una domanda di sanatoria ex art. 13 L. 47/1985.

Di talché, l’acquirente presentava una nuova istanza di condono utilizzando la facoltà prevista dagli articoli 40, comma 6, della L. 47/1985 e 46 del D.P.R. n. 380/2001. Secondo l’art. 40, comma 6, della L. 47/1985, è possibile presentare una domanda di sanatoria entro 120 giorni dalla trasferimento dell’immobile, a condizione che le ragioni di credito siano anteriori alla legge. L’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che, se l’immobile è idoneo per un permesso di costruire in sanatoria, la domanda va presentata entro 120 giorni dalla notifica del decreto giudiziario. Il Comune rifiutava l’istanza per la presenza di due procedimenti pendenti.

Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR, l’istante ha presentato appello, ma i Giudici hanno confermato il rifiuto, sottolineando che le norme in questione devono essere interpretate in modo restrittivo, per evitare che si possano presentare più richieste di sanatoria e bloccare indefinitamente l’azione sanzionatoria dell’Amministrazione. Pertanto, la domanda di sanatoria è stata ritenuta legittimamente inaccoglibile, seguendo l’orientamento giurisprudenziale che limita la possibilità di presentare ripetute istanze di sanatoria per gli stessi abusi.

A stabilirlo è stato il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, Sezione I, con la sentenza sentenza n. 119 del 25 febbraio del 2025.