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Domanda di rateizzazione: riconoscimento del debito tributario con interruzione della prescrizione
“Se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento della sussistenza del debito comporta, in ogni caso, l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera totalmente incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto gli atti impositivi (Cass., Sez. 5, n. 3414/2024); da qui, l’enunciazione del principio di diritto, secondo cui la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti. Tale principio è stato ribadito da un successivo arresto, secondo cui la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell’esistenza del debito (Cass., Sez. 1, n. 9221/2024); il che non comporta, comunque, che la mera istanza di rateizzazione possa valere, di per sé, come novazione (art. 1230 c.c.) delle obbligazioni tributarie. In coerenza con la previsione dell’art. 1231 c.c., sul piano civilistico, è pacifico che l’atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa della prestazione o il differimento della scadenza per l’adempimento di un’obbligazione, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige, invero, l’animus novandi, cioè l’inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Si ritiene, pertanto, che alla rateizzazione, anche nell’ambito delle obbligazioni tributarie, non può riconoscersi alcuna efficacia novativa, dovendosi configurare, più semplicemente, come una modalità di estinzione dell’obbligazione che lascia inalterato il titolo e l’oggetto della stessa, assegnando al contribuente il mero vantaggio del pagamento frazionato”.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione Civile, Sez. Tributaria, con la sentenza n. 32679 del 16 dicembre 2024.