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Donazione di un immobile al minorenne
Per donazione, ai sensi dell’art. 769 c.c. si fa riferimento ad un“contratto col quale, per spirito di liberalità , una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
La donazione è connotata dalla presenza di due elementi:
– un elemento soggettivo: consiste nell’animus donandi del donante, vale a dire nella volontà di arricchire il beneficiario della donazione senza ricevere alcun corrispettivo.
– un elemento oggettivo: consiste nel depauperamento del patrimonio del donante con un conseguente arricchimento del beneficiario.
L’animus donandi o anche detto spirito di liberalità costituisce la causa del contratto di donazione.
Trattasi, quindi, di un atto di liberalità rientrante tra i negozi a titolo gratuito. Per tale ragione, avendo una causa debole vi è un rafforzamento della forma. È prevista, infatti, la forma scritta ad substantiam dell’atto pubblico con la presenza di due testimoni.
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Un soggetto minorenne può ricevere in donazione un immobile o un terreno?
Trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione l’atto notarile non potrà essere sottoscritto personalmente dal minore ma sarà necessario svolgere un passaggio precedente.
Ed infatti, affinché possa essere effettuata la donazione è necessario lo svolgimento di una procedura da innanzi al Giudice Tutelare il quale dovrà autorizzare la procedura.
Nello specifico, i genitori, o chiunque rappresenti legalmente il minore, dovrà presentare un’istanza dinanzi al Giudice Tutelare territorialmente competente in base alla residenza del minore.
Tale istanza dovrà contenere tutte le informazioni anagrafiche dei soggetti, tutte le informazioni catastali, il valore dell’immobile.
In particolare, sarà necessario specificare qual è il motivo alla base della donazione.
Nelle more della procedura il Giudice sarà tenuto a verificare se la donazione dell’immobile, sia rispondente all’interesse del minore. In caso di esito positivo, verrà nominato un tutore (spesso sarà uno o entrambi i genitori) il quale dovrà amministrare i beni del minorenne, nonché a prendersi cura personalmente dello stesso.
Inoltre, ai genitori spetta la c.d. rappresentanza legale relativamente a tutti gli atti che non possono essere compiuti dal minore.
Quando, invece, i genitori non siano in grado di esercitare la responsabilità genitoriale, oppure se il minore risulta essere orfano di entrambi. In questo caso, sarà il giudice tutelare a nominare un tutore per il minore.
Conflitto di interessi patrimoniali tra genitori e minore
Qualora sorga un conflitto di interessi patrimoniali tra i genitori e il figlio minore, il giudice tutelare nominerà un c.d. curatore speciale.
Trattasi di un soggetto terzo ed imparziale con il compito di compiere atti in nome e per conto del minore.
Qualora solo uno dei genitori dovesse essere in conflitto d’interessi con il figlio, sarà l’altro a farsi autorizzare e a rappresentare il minore in atto.
Ebbene, solo una volta che siano state ultimate tali procedure sarà possibile procedere al rogito notarile.