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Donazioni indirette: l’intento di liberalità puó provarsi anche con la scrittura privata
Quando si parlare di donazione indiretta si fa riferimento ad un atto di liberalità attraverso cui viene raggiunto il fine ultimo della donazione ma attraverso un negozio giuridico diverso.
A titolo esemplificativo si ha questa ipotesi nel caso di pagamento di un debito altrui.
Puó esservi donazione indiretta anche senza atto pubblico?
Le donazioni indirette, ossia quelle effettuate con atti diversi dalla donazione diretta (art. 769 c.c.), non devono necessariamente essere redatte con atto pubblico, ma possono essere valide anche se effettuate con scrittura privata, a patto che emerga chiaramente l’intento di liberalità.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, con l’ordinanza n. 18098 del 2 luglio 2024.
In particolare, i Giudici della Suprema Corte, hanno chiarito che:
1) Una donazione indiretta si verifica quando un atto, pur non essendo formalmente una donazione, è sostenuto da un intento di liberalità e arricchisce gratuitamente il beneficiario. Questo intento deve essere dedotto da un’attenta valutazione di tutte le circostanze specifiche del caso.
Perché una donazione indiretta sia valida, non è necessario che abbia la forma di atto pubblico; è sufficiente che segua la forma richiesta per l’atto tipico impiegato per realizzare la liberalità.
La menzionata sentenza è significativa perché chiarisce i requisiti formali delle donazioni indirette e fornisce un utile orientamento pratico.
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che:
A) L’intento di liberalità è l’elemento chiave che distingue la donazione indiretta da altri atti giuridici.
B) La forma della donazione indiretta è flessibile, potendo adottare qualsiasi forma prevista per l’atto tipico usato per realizzare la liberalità.
L’onere della prova dell’intento di liberalità spetta a chi sostiene l’esistenza della donazione indiretta.
Donazioni indirette: l’intento di liberalità puó provarsi anche con la scrittura privata