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È possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento in caso di ordinanza urgente adottata dal Sindaco ex art. 54 TUEL???

È possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento in caso di ordinanza urgente adottata dal Sindaco ex art. 54 TUEL???

L’ art. 7 legge 241/90 (c.d. legge sul procedimento amministrativo) prescrive, salvo eccezioni, l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Essa si colloca nell’ambito dei principi di trasparenza e pubblicità che regolano l’agere della pubblica amministrazione.

Trattasi di un atto amministrativo che consente ad un soggetto di venire a conoscenza dell’avvio di un procedimento destinato a concludersi con un provvedimento che produrrà degli effetti nei suoi confronti.

È possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento in caso di ordinanza urgente adottata dal sindaco ex art. 54 TUEL???

In proposito, occorre rilevare che è possibile da parte della Pubblica Amministrazione omettere, in alcuni casi particolari, omettere la comunicazione di avvio del procedimento.

Alcuni esempi possono essere nel caso in cui ci si trovi nell’ambito di procedimenti vincolati ex D.P.R. n. 380/2001 o in casi straordinari di necessità ed urgenza in cui la comunicazione di avvio del procedimento potrebbe rallentare l’adozione del provvedimento finale.

Ebbene, nel caso in cui vi sia un’ordinanza adottata dal Sindaco in materia di ambiente (D.lgs 152/2006) con il fine di tutela dello stesso in caso di rinvenimento, abbandono o deposito di rifiuti/detriti l’amministrazione deve procedere alla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto adempimento obbligatorio pena l’annullamento del provvedimento.

In proposito, anche consolidato orientamento giurisprudenziale si è espresso in senso favorevole a tale tesi[1].

Secondo i Giudici Amministrativi, l’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex art. 192, d. lgs. n. 152/2006 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito dei rifiuti.

Pertanto, è illegittimo il provvedimento con il quale il Sindaco ordina di rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati su un terreno di proprietà della stessa e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica degli stessi, ma senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, finalizzata alla instaurazione del contraddittorio con la parte interessata.


[1] Cfr. TAR SALERNO, II, sent. n. 15/2020; TAR PIEMONTE, I, sent. n.96/2017.