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1) Definizione di esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Ammistrazione
Per esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione deve intendersi un’attività cui ricorre il creditore quando il debitore (la P.A.) non adempie spontaneamente al suo obbligo.
A tal proposito, occorre rilevare che qualora questa possa esercitarsi deve essere effettuata sia nella forma dell’espropriazione ex art. 2910 c.c. e sia nei casi dell’esecuzione forzata in forma specifica ai sensi degli artt. 2930, 2931, 2932, 2933 c.c.
2) Il processo di espropriazione
Affinché la procedura possa avere luogo è necessario un valido titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile il quale dovrà essere notificato all’amministrazione debitrice.
Avvenuta la notificazione del provvedimento il creditore dovrà attendere 120 giorni entro i quali l’amministrazione dovrà adempiere quanto risultante dal titolo esecutivo.
Decorso tale termine l’esecuzione forzata dovrà essere preceduta dall’atto di precetto nel quale si intimerà all’amministrazione debitrice di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Tuttavia, è necessario precisare che decorsi 90 giorni senza l’avvio dell’ esecuzione l’atto di precetto diviene inefficace.
3) Quali sono i beni espropriabili?
Sul punto, autorevole dottrina ritiene che l’esecuzione forzata possa avere luogo solo su beni patrimoniali disponibili, ma non sui beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile.
Altra dottrina minoritaria, ritiene possibile l’espropriazione anche dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili purché venga valutata non la qualità del bene ma la sua destinazione effettiva.
4) Il pignoramento presso terzi nei confronti di Enti e Istituti di previdenza e assistenza
Quando il pignoramento di un credito nei confronti degli enti pubblici esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie il procedimento deve essere incardinato presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 543, comma 2, n. 4 del c.p.c. stabilisce che il pignoramento presso terzi deve essere avviato presso il Tribunale del luogo di residenza del terzo debitore.
5) L’esecuzione forzata in forma specifica
Il nostro ordinamento prevede l’ammissibilità dell’esecuzione forzata in forma specifica nei confronti della Pubblica Amministrazione salvo che la reintegrazione in forma specifica non risulta eccessivamente onerosa per il debitore o non possa essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale.