Richiedi ora la migliore consulenza

Forze armate: si ai tatuaggi a particolari condizioni

Forze armate: si ai tatuaggi a particolari condizioni

Nel corso degli anni si è molto spesso dibattuto se la presenza di tatuaggi fosse causa di esclusione dai concorsi per l’accesso alle Forze Armate.

Ebbene, mentre in passato la presenza di tatuaggi legittimava l’esclusione dal concorso pubblico oggi l’orientamento giurisprudenziale in materia è mutato.

In particolare, dirimente importanza ha assunto la sentenza n. 10840 del 1 agosto 2022 emanata dalla IV Sezione del T.A.R. Lazio – Roma, la quale ritenuto essere legittima la presenza di due tatuaggi in zona sovramalleoalare (quindi coperti dalla divisa) per un aspirante finanziere.

I Giudici Laziali hanno ritenuto contrastante con le norme in materia l’interpretazione del bando di gara, circa l’automatica esclusione di tutti quei candidati con tatuaggi o alterazioni fisiche permanenti involontarie nella zona sovra malleolare.

In particolare, il bando di gara risultava essere in contrasto con l’art. 721 D.P.R. 90/2010 il quale si limita a disporre, senza altro aggiungere, che “l’aspetto esteriore del militare debba essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti” – e con il principio del favor partecipationis.

Infatti, laddove il tatuaggio non assuma alcuna attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme non può costituire causa di esclusione.

Affinchè possa esservi esclusione dalla gara pubblica è necessario che la visibilità del tatuaggio presenti una certa evidenza, non potendo lo stesso in alcun modo essere coperto indossando la divisa.

Sul punto, infatti, anche la Sez. II del T.A.R. Lazio – Roma, con la sent. n. 3238/2013 ha stabilito che  “Quanto all’invocato principio del favor partecipationis, va osservato che, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il detto principio generale del favor partecipationis comporta l’obbligo per l’Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Ragion per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego (cui possono essere parificate quelle di omessa valutazione dei titoli) devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor partecipationis”.

Pertanto, alla luce di quanto espressamente statuito dalla suddetta sentenza, qualora il tatuaggio sia ubicato in una zona del corpo non visibile indossando le ordinarie divise esso non risulterà essere in contrasto con il decoro che caratterizza le Forze Armate e, pertanto, non potrà da parte dell’amministrazione essere operata alcuna esclusione dalla gara.

Forze armate: si ai tatuaggi a particolari condizioni