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Giudizio di ottemperanza per le vittime del dovere: i poteri del Giudice amministrativo
Può capitare che, nonostante la sentenza di condanna ottenuta in sede civile, la Pubblica Amministrazione resti inerte non riconoscendo, in concreto, quanto dovuto al soggetto riconosciuto come vittima del dovere.
Ebbene, in questi casi sarà necessario ricorrere al T.A.R. territorialmente competente, attraverso il giudizio di ottemperanza, per vedersi riconosciuto quanto dovuto, mediante l’adozione di una sentenza che condanni ulteriormente l’amministrazione ad uniformarsi al giudicato, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
Quali sono i poteri del Giudice Amministrativo in sede di ottemperanza?
Sul punto, “A fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, il giudice dell’ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva; il giudice amministrativo dell’ottemperanza non ha, infatti, la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo dar vita a quell’attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l’attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, nell’ambito del cosiddetto fenomeno del giudicato a formazione progressiva; ciò in quanto il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, e ove gli si riconoscesse una cognitio piena, con il potere integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio d’ottemperanza del rapporto sottostante di cui difetta di giurisdizione”.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Catania, Sezione II con la Sentenza n. 685 del 2 marzo 2023.
Giudizio di ottemperanza per le vittime del dovere: i poteri del Giudice amministrativo